1. Introduzione
Sin dalla nascita (1986) e dal primo statuto, SIAT si è preoccupata di dare un codice di comportamento e di tenerlo sempre aggiornato con le opportune revisioni. Il codice é stato rivisto in occasione dell’Assemblea straordinaria del Giugno 2006 ed è stato rivisto integralmente nel 2019.
Ciascun socio deve mantenere in ogni momento il più alto livello di professionalità, nel rispetto sia delle leggi vigenti che dello Statuto dell’Associazione
Ciascun socio deve essere disponibile a favorire la crescita professionale degli altri Associati
Ciascun socio deve perseguire metodi corretti e leali sui mercati e nell’informazione attraverso i media, evitando affermazioni imprecise e fuorvianti
Ciascun socio deve rispettare la proprietà intellettuale di Associati e colleghi
Ciascun socio deve chiarire che le previsioni sui mercati attraverso l’AT riflettono stime soggettive e non certezze
2. Contenuto del Codice
Il presente Codice contiene principi e doveri che il socio SIAT deve osservare nell’esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione professionale.
Il comportamento del socio SIAT deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità dell’Associazione. Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei allo svolgimento dell’attività associativa e professionale comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità, la fiducia dei terzi nella capacità del socio SIAT di rispettare i propri doveri professionali.
Il socio SIAT è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
3. Parte I - Definizioni
ART. 1: SIAT
Nelle norme che seguono, per SIAT deve intendersi la Società Italiana Analisi Tecnica, con sede in Milano, Corso Magenta 56, così come regolamentata dallo Statuto vigente.
ART. 2: Soci ordinari
ART. 3: Definizione di analisi tecnica
ART. 4: Attività professionale
ART. 5: Conoscenza di leggi e normative.
4. Parte II - Disposizioni Generali
Titolo I – Ambito di applicazione ART. 6
ART. 7
ART. 8
ART. 9
Titolo II – Principi generali ART. 10
ART. 11
ART. 12
ART. 13
ART. 14
ART. 15
ART. 16
ART. 17
5. Parte III - Obblighi comportamentali
Titolo I – Obblighi specifici ART. 18
Nell’ipotesi in cui acquisisca informazioni su atti illegali del cliente, il socio valuta l’opportunità di rinunciare all’incarico, tenendo conto della normativa vigente.
ART. 19
Nel corso del rapporto il socio è tenuto ad informare il cliente sullo svolgimento dell’incarico affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogniqualvolta il cliente ne faccia richiesta.
ART. 20
Il socio ha l’obbligo di non divulgare analisi e raccomandazioni riguardanti strumenti finanziari e argomenti di cui non abbia specifica e adeguata competenza. In tal caso, ove interpellato si astiene dal fornire pareri motivando il diniego. In ogni caso l’accettazione di un incarico e la divulgazione di studi e raccomandazioni presuppongono la competenza in materia.
ART. 21
Il socio è tenuto ad aggiornare costantemente la propria preparazione professionale con particolare riferimento ai settori di attività in cui opera maggiormente. A tal fine migliora le proprie conoscenze con lo studio individuale e con la partecipazione alle iniziative culturali promosse dall’associazione e da terzi.
ART. 22
Nello svolgimento dell’attività di analisi il socio ha il dovere di basarsi su fonti attendibili e di comune utilizzo.
ART. 23
Nella prestazione di servizi di investimento è fatto divieto al socio di promettere ritorni certi sul capitale quando essi non dipendano dalle caratteristiche intrinseche di uno strumento finanziario ma dal suo andamento di mercato.
ART. 24
Il socio che indirizzi i propri studi a una molteplicità di investitori adotta gli accorgimenti necessari a evitare asimmetrie informative. Qualora circostanze sopravvenute o precedentemente sconosciute inducano l’analista a modificare uno studio o una raccomandazione egli, se lo ritiene opportuno, avverte gli investitori esplicando le motivazioni e curando, per quanto possibile, di garantire a tutti la parità di informazione, anche nella tempistica.
ART. 25
L’analista non può sottoscrivere come propri, studi e raccomandazioni elaborati da terzi, ma deve sempre indicare l’autore o l’impresa che li ha forniti.
Titolo II – Rapporto con i media ART. 26
Nella diffusione di analisi e raccomandazioni il socio è libero di adoperare i seguenti mezzi di informazione:
mezzi ordinari come carte da lettera, biglietti da visita, brochure informative, purché utilizzati in maniera mirata e indirizzati a soggetti determinati;
rubriche accademiche, riviste professionali e specializzate;
quotidiani e periodici;
internet e social media, purché all’interno di un contesto di carattere finanziario e affidabile;
mezzi televisivi e radiofonici;
posta elettronica.
Non è corretto l’utilizzo di internet mediante siti, blog, social media o strumenti non attinenti all’investimento in strumenti finanziari e l’invio di messaggi in posta elettronica a soggetti indeterminati;
E’ fatto divieto dell’utilizzo del web e/o dei social media per la diffusione di informazioni fuorvianti, non veritiere o lesive nei confronti di altri soci e colleghi
ART. 27
Nei rapporti con la stampa, nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e di internet il socio deve agire con equilibrio e misura, senza enfatizzare le proprie dichiarazioni.
ART. 28
Nella diffusione di uno studio all’interno di un sito web, il socio cura di mettere a disposizione degli investitori la versione integrale del documento, evitando in particolare di diffondere al pubblico la sola raccomandazione.
Titolo III – Collaboratori ART. 29
Il socio informa i propri collaboratori circa le regole deontologiche alle quali è vincolato e ne fornisce loro copia; egli inoltre si adopera per quanto possibile affinché i collaboratori rispettino tali norme.
ART. 30
Il socio promuove la preparazione professionale dei propri collaboratori
Titolo IV – Datori di lavoro ART. 31
Il Socio SIAT informa il proprio datore di lavoro della propria appartenenza all’Associazione e dei conseguenti obblighi di osservanza dei principi del presente Codice. In particolare, il Socio SIAT informa il proprio datore di lavoro circa l’assunzione di incarichi professionali anche per conto di terzi, nello svolgimento dei quali si potrebbero verificare situazioni di conflitto d’interessi.
6. Parte IV - Conflitti di Interesse
ART. 32
Il socio ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa, per procurare un vantaggio oppure per evitare una perdita a sé, all’impresa o a terzi, determini un danno ingiusto agli interessi di un proprio cliente o di terzi.
ART. 33
L’avvertenza che uno studio o una raccomandazione sono stati rilasciati in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale deve essere tempestiva, chiara, concisa e ben visibile nei caratteri e nella posizione all’interno del testo. Se l’avvertenza è diffusa su internet o mediante email, tramite un collegamento ipertestuale invece che all’interno del documento principale, il socio deve impedire che la finestra contenente l’avviso si chiuda automaticamente.
ART. 34
Il socio che abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario rilevante nell’oggetto di uno studio, non deve accettare l’incarico senza far rilevare al cliente, direttamente o tramite il proprio datore di lavoro, l’esistenza di tale interesse.
ART. 35
Nella sua attività, il socio SIAT non deve accettare da società che emettono strumenti finanziari oggetto di analisi, gratificazioni o benefici, tali da influenzare la sua indipendenza ed oggettività di giudizio.
ART. 36
Costituisce divieto per il socio la diffusione di studi e raccomandazioni riguardanti un determinato strumento finanziario con l’intento di trarne vantaggio avendo precedentemente preso posizione sullo strumento stesso.
ART. 37
Durante la predisposizione di uno studio o di una raccomandazione e fino alla diffusione presso il pubblico l’analista non può prendere una posizione non dichiarata sugli strumenti finanziari che ne costituiscono l’oggetto e che potrebbe far sorgere conflitti di interesse.
ART. 38
Prima della diffusione di uno studio o di una raccomandazione, l’analista non può trasmetterne i contenuti alle società emittenti gli strumenti finanziari oggetto di copertura, per ottenerne l’approvazione, salvo che per richiedere la veridicità dei dati oggettivi utilizzati.
7. Parte V - Rapporti con l’associazione
ART. 39
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale annua nei tempi e nei modi comunicati dalla segreteria. Nei casi di morosità, in pendenza dell’inadempimento, il socio decade temporaneamente dai diritti sociali e non può fregiarsi dei segni distintivi della società.
ART. 40
È dovere del socio evitare situazioni di incompatibilità ostative al perdurare dell’iscrizione nell’albo.
ART. 41
È consentito agli iscritti nell’albo di fregiarsi in pubblico della qualità di socio e di divulgare informazioni riguardanti l’associazione nel rispetto dei criteri di correttezza e verità.
ART. 42
I soci hanno il dovere di non ledere il decoro e la dignità degli altri soci e di rispettarne il diritto alla riservatezza. Il socio si astiene inoltre dal fornire apprezzamenti negativi sull’attività di un collega.
ART. 43
Costituisce illecito disciplinare l’uso di espressioni offensive e sconvenienti verso colleghi e verso terzi nell’espletamento della propria attività professionale. La provocazione e la reciprocità delle offese non costituiscono eccezione.
ART. 44
Il socio è libero di formulare in piena autonomia le proprie indicazioni operative anche ove queste risultino contrarie a quelle espresse da altri colleghi, nel rispetto degli articoli e di questo Codice.
ART. 45
Il socio ha il dovere di collaborare con gli organi sociali per l’attuazione dei fini istituzionali.
ART. 46
Ogni socio è tenuto ad informare il Collegio dei Probiviri di fatti a sua conoscenza che possano ledere l’immagine e il decoro dell’associazione.
ART. 47
Risponde in via disciplinare il socio che che abbia reso possibile a terzi, non iscritti all’albo, lo svolgimento e la diffusione di attività di analisi, fregiandosi del nome o dei segni distintivi della società. In ogni caso ci si attiene ai principi deontologici del presente codice.
8. Parte VI - Sanzioni
ART. 48
Ai soci SIAT che violino le norme contenute nel presente Codice di Comportamento vengono applicate, su valutazione e indicazione preventiva del Collegio dei Probiviri, sanzioni da parte del Consiglio Direttivo che, a seconda della gravità della violazione, possono consistere nel richiamo verbale, nel richiamo scritto e, nei casi più gravi, nella sospensione temporanea o nell’espulsione a titolo definitivo dall’Associazione, secondo modalità e procedure stabilite nello Statuto.
ART. 49
SIAT darà pubblicità alle sanzioni disciplinari erogate, attraverso i propri canali di comunicazione con l’esterno (es. sito Internet, notiziari ai Soci).
ART.50
Qualora un membro di un Organo ufficiale dell’Associazione venga ritenuto, attraverso la prassi sopra determinata nell’art. 48, responsabile di violazione, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di chiederne a maggioranza le immediate dimissioni.